Legge 5 febbraio 1970, n. 21 Art. 12
Le aree espropriate ai sensi dell' articolo 22-quater del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , aggiunto dall' articolo 2 della legge 29 luglio 1968, n. 858 , sono acquisite gratuitamente dal comune di mano in mano che sono eliminate le baracche, sempre che non ne sia disposta l'utilizzazione per esigenze previste dallo stesso decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , dalla legge 29 luglio 1968, n. 858 , e dalla presente legge. Le aree anzidette sono consegnate al comune previa rimozione, da parte dell'ufficio del genio civile, delle baracche su di esse installate.