Legge 2 febbraio 1970, n. 14 Art. 1
Agli operai dipendenti da aziende artigiane operanti nel settore dell'edilizia e affini sono concessi i medesimi benefici previsti dall' articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 .
Agli operai dipendenti da aziende artigiane operanti nel settore dell'edilizia e affini sono concessi i medesimi benefici previsti dall' articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 .