Legge 29 dicembre 1969, n. 1086 Art. 58
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 sono stabiliti nelle seguenti somme: Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1962-63 (articolo 54). L. 109.750.522.337 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 56).......... L. 85.206.975.973 esidui passivi al 30 giugno 1963... L. 194.957.498.310