Legge 29 dicembre 1969, n. 1086 Art. 23
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1962-63 sono stabiliti nelle seguenti somme: Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1962-63 (articolo 19)................ L. 13.992.894.937 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21).......... L. 12.366.153 Residui passivi al 30 giugno 1963... L. 14.005.261.090