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Legge 29 dicembre 1969, n. 1042 · Legge 29 dicembre 1969, n. 1042 — Disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane

Legge 29 dicembre 1969, n. 1042 Art. 3Contributo statale

In KraftAmtlicher Text

Per la realizzazione di ferrovie metropolitane in comuni od agglomerati di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 400 mila abitanti, potra' essere accordato dallo Stato un contributo annuale per anni trenta non superiori al 6 per cento delle spese necessarie per la costruzione della linea e per la provvista del materiale rotabile e di esercizio, riconosciute ammissibili dalla commissione di cui al precedente articolo 2, il contributo sara' concesso, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, su domanda del comune o del consorzio di cui al secondo comma dell'articolo 1 interessato ovvero del concessionario, corredata del progetto di massima e della relazione finanziaria. Il contributo sara' liquidato per quote non inferiori ad un decimo, in proporzione ai lavori eseguiti ed allo approvvigionamento del materiale rotabile e di esercizio, e potra' essere messo a disposizione del comune o del consorzio di cui al secondo comma dell'articolo 1 ovvero, col consenso del concedente, a disposizione del concessionario, per operazioni finanziarie.