Legge 24 dicembre 1969, n. 991 Art. 3
((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 319)) . ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 319)) . I superstiti di avvocati e procuratori, che abbiano liquidato il proprio conto presso la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori invece della pensione, ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , possono conseguire, ove si trovino nelle condizioni previste dall' articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , la pensione indiretta, previo rimborso alla Cassa, nel termine e con le modalita' che saranno stabilite dalla giunta esecutiva, dell'intero importo del conto personale gia' liquidato, maggiorato degli interessi legali. Il comma quarto dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798 , e' soppresso.