Legge 24 dicembre 1969, n. 986 Art. 95
Art 95. Il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi della Marina militare e' stabilito, per l'anno finanziario 1970, a norma dell' articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447 , in 7.314 unita'.