Legge 24 dicembre 1969, n. 986 Art. 91
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1970, come appresso: sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . . . . . n. 25 guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 55