Legge 24 dicembre 1969, n. 986 Art. 65
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1970, la spesa di lire 1.500.000.000 per il completamento di opere di pubblica utilita' in applicazione dell' articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.