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Legge 24 dicembre 1969, n. 1013 · Legge 24 dicembre 1969, n. 1013 — Norme integrative della legge 6 agosto 1966, n. 652, concernente lo studio dei provvedimenti a difesa della citta' di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali

Legge 24 dicembre 1969, n. 1013 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge il Ministro per i lavori pubblici puo': a) approvare progetti redatti dagli uffici del genio civile competenti e disporre l'esecuzione delle opere anche in economia ed a trattativa privata qualunque sia l'importo delle opere stesse; b) provvedere all'acquisto delle apparecchiature scientifiche e degli strumenti misuratori occorrenti per la raccolta dei dati tecnici interessanti la difesa della citta' di Venezia e la salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali; c) stipulare convenzioni per qualunque importo con enti pubblici o privati, istituti, anche non universitari, professionisti od altre persone fisiche. Le convenzioni possono essere stipulate anche con enti o privati di nazionalita' straniera. Gli atti e i provvedimenti indicati nel precedente comma possono essere adottati prescindendo dai pareri degli organi consultivi previsti dalle vigenti disposizioni.