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Legge 5 dicembre 1969, n. 932 · Legge 5 dicembre 1969, n. 932 — Modificazioni al codice di procedura penale in merito alle indagini preliminari, al diritto di difesa, all'avviso di procedimento ed alla nomina del difensore

Legge 5 dicembre 1969, n. 932 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

L' articolo 78 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: (Assunzione della qualita' di imputato). "Assume la qualita' di imputato chi, anche senza ordine della autorita' giudiziaria, e' posto in stato di arresto a disposizione di questa ovvero colui al quale in un atto qualsiasi del procedimento viene attribuito il reato. Fuori dei casi preveduti dalla disposizione precedente, quando si deve compiere un atto processuale rispetto al quale la legge riconosce un determinato diritto all'imputato si considera tale chi nel rapporto, nel referto, nella denunzia, nella querela, nella richiesta o nell'istanza e' indicato come reo e chi risulta, in qualsiasi fase del procedimento, compresa la fase delle indagini di polizia giudiziaria, indiziato di reita'. L'autorita' giudiziaria o l'ufficiale di polizia giudiziaria, prima che abbia inizio l'interrogatorio, in qualsiasi fase del procedimento, deve avvertire l'imputato, dandone atto nel verbale, che egli ha la facolta' di non rispondere, salvo quanto dispone l'articolo 366, primo comma, ma che, se anche non risponde, si procedera' oltre nelle indagini istruttorie".