Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 7 novembre 1969, n. 944 · Legge 7 novembre 1969, n. 944 — Ratifica ed esecuzione della Convenzione per il commercio del grano e della Convenzione per l'assistenza alimentare, adottate a Roma il 18 agosto 1967, ed attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunita' economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo

Legge 7 novembre 1969, n. 944 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Per fronteggiare gli oneri derivanti dalle operazioni di esportazione, corrispondenti alle differenze fra le spese per le forniture medesime e gli introiti relativi alle restituzioni all'esportazione o ad altro eventuale recupero riguardanti le forniture, e' aperto presso la tesoreria centrale un conto corrente infruttifero intestato all'AIMA al quale verra' fatto affluire un fondo di lire 3 miliardi mediante versamento da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Da tale conto saranno prelevate, in relazione alle forniture da effettuare, le somme corrispondenti alle differenze di cui al primo comma. Il Ministro per il tesoro, in relazione ai prelevamenti, provvede con propri decreti, alle variazioni all'entrata ed alla spesa del bilancio dell'AIMA. Le somme cosi' prelevate saranno reintegrate al conto corrente a carico di apposito stanziamento da iscrivere annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Per l'anno finanziario 1969 lo stanziamento predetto resta determinato in lire 9.500 milioni.