Legge 7 novembre 1969, n. 944 Art. 3
In attuazione del programma di aiuti alimentari della Comunita' economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunita', alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana di grano tenero (tal quale o trasformato in farina), con le scorte di cui essa dispone o con acquisti sul mercato.