Legge 7 novembre 1969, n. 944 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali adottati a Roma il 18 agosto 1967: a) Convenzione per il commercio del grano; b) Convenzione per l'assistenza alimentare.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali adottati a Roma il 18 agosto 1967: a) Convenzione per il commercio del grano; b) Convenzione per l'assistenza alimentare.