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Legge 30 ottobre 1969, n. 831 · Legge 30 ottobre 1969, n. 831 — Assegni straordinari ai decorati al valor militare e dell'Ordine militare d'Italia

Legge 30 ottobre 1969, n. 831 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Ai decorati di medaglia d'argento, di medaglia di bronzo o della croce di guerra al valor militare, viventi, e' concesso un assegno straordinario a vita rispettivamente di lire 80.000, lire 30.000 e lire 20.000 annue. L'assegno straordinario di cui al precedente comma sostituisce, durante la vita del decorato, l'assegno di cui agli articoli 1 e 3 della legge 5 marzo 1961, n. 212 .