Legge 30 ottobre 1969, n. 803 Art. 8
Gli effetti economici della presente legge decorrono dalla data della sua applicazione. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire novecentomila per l'anno finanziario 1969, si provvede a carico degli stanziamenti del capitolo 1312 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.