Legge 30 ottobre 1969, n. 803 Art. 1
La lettera b) dell'articolo 4 della legge 9 giugno 1964, n. 405 , e' sostituita dalla seguente: "b) essere in possesso del diploma di maturita' classica o scientifica o di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica, rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri".