Legge 23 ottobre 1969, n. 789 Art. 3
Le copie delle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, previste dal primo comma dell'articolo 2673 del codice civile , sono eseguite con l'impiego di macchine fotostatiche. Le certificazioni negative previste dall' articolo 2673 del codice civile devono essere eseguite a mano.