Legge 13 ottobre 1969, n. 762 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 4 del Protocollo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 4 del Protocollo stesso.