Legge 23 giugno 1969, n. 314 Art. 3
L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, determinata per l'anno finanziario 1968 con l' articolo 7 della legge 29 febbraio 1968, n. 81 , e' aumentata di lire 300.000.000.
L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, determinata per l'anno finanziario 1968 con l' articolo 7 della legge 29 febbraio 1968, n. 81 , e' aumentata di lire 300.000.000.