Legge 4 giugno 1969, n. 312 Art. 1
Il contributo annuo di lire 3.000.000, disposto con legge 29 dicembre 1956, n. 1535 , a favore dell'Associazione internazionale di archeologia classica, con sede in Roma, e' elevato a lire 6.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1968.