Legge 17 maggio 1969, n. 272 Art. 2
Il termine fissato dall'articolo 52, ultimo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580 , e' prorogato al 30 giugno 1969.
Il termine fissato dall'articolo 52, ultimo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580 , e' prorogato al 30 giugno 1969.