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Legge 30 aprile 1969, n. 153 · Legge 30 aprile 1969, n. 153 — Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

Legge 30 aprile 1969, n. 153 Art. 32

In KraftAmtlicher Text

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 norme intese a per i mezzadri e coloni la facolta' di reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti in base ai seguenti criteri: a) determinazione della base di calcolo dei contributi e delle prestazioni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni di categoria a carattere nazionale piu' rappresentative, con riferimento a classi di reddito convenzionali; b) determinazione dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori assicurati nella stessa misura in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti; c) utilizzazione dei periodi di contribuzione nella gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai fini del conseguimento del diritto a pensione nella assicurazione generale obbligatoria anzidetta; d) liquidazione della pensione con il sistema del pro rata in relazione ai periodi di iscrizione e contribuzione in ciascuna delle due gestioni con applicazione delle norme in vigore nelle gestioni medesime.