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Legge 21 aprile 1969, n. 167 · Legge 21 aprile 1969, n. 167 — Assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi agli interessi per operazioni di esportazioni di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131, e norme modificative e integrative della legge 23 dicembre 1966, n. 1142

Legge 21 aprile 1969, n. 167 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Qualora l'ammontare dei contributi sugli interessi previsti dall' articolo 14 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 , da corrispondersi, in un determinato esercizio finanziario, risultasse superiore all'ammontare delle somme disponibili, in dipendenza degli stanziamenti effettuati in base alle leggi ivi indicate, il Mediocredito centrale puo' essere autorizzato dal Ministro per il tesoro, di concerto con quello per il commercio con l'estero, ad anticipare le somme occorrenti per la copertura della differenza suddetta. Per tali anticipazioni, saranno corrisposti al Mediocredito centrale gli interessi nella misura da stabilirsi nelle convenzioni richiamate nell'ultimo comma del citato articolo 14, nelle quali saranno stabiliti anche i termini e le modalita' dei rimborsi delle anticipazioni medesime. Per il pagamento degli interessi e per il rimborso delle anticipazioni suddette, saranno utilizzati i fondi stanziati con le leggi richiamate nell' articolo 14 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 .