Legge 28 febbraio 1969, n. 21 Art. 94
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
Il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi della Marina militare e' stabilito, per l'anno finanziario 1969; a norma dell' articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447 , in 7.314 unita'.