Legge 28 febbraio 1969, n. 21 Art. 86
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
Le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dello articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, numero 2638 , e dell' articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 - alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonche' alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1969, come segue: Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000.000.000 Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.500.000.000 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.500.000.000 Arma dei carabinieri . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000.000.000