Legge 28 febbraio 1969, n. 21 Art. 52
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonche' il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1969, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dello interno (Appendice n. 1). Per gli effetti di cui all' articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.