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Legge 7 febbraio 1969, n. 15 · Legge 7 febbraio 1969, n. 15 — Modifica all'articolo 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, in materia di rilascio di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi di maturita' ed abilitazione

Legge 7 febbraio 1969, n. 15 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

L' articolo 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 , e' sostituito dal seguente: "Possono essere rilasciati certificati di licenza, abilitazione e maturita', ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi. In caso di smarrimento, e purche' l'interessato o, se questi e' minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilita', l'avvenuto smarrimento, i diplomi di abilitazione o maturita' sono sostituiti da un certificato rilasciato, su carta legale, dal provveditore agli studi. Con le stesse modalita' sono rilasciati dal preside i certificati sostitutivi di diplomi di licenza. I certificati indicati nel comma precedente dovranno contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale smarrito, ai sensi della presente legge".