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Legge 24 dicembre 1968, n. 1273 · Legge 24 dicembre 1968, n. 1273 — Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1969

Legge 24 dicembre 1968, n. 1273 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1969, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1969, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1968.