Legge 5 novembre 1968, n. 1115 Art. 9
TITOLO IV DISPOSIZIONI SULL'ASSISTENZA AI DISOCCUPATI
Il trattamento di cui all'articolo precedente e' erogato dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria amministrata dello Istituto nazionale della previdenza sociale, in seno alla quale e' istituita una separata contabilita'. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N. 223)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N. 223)) ((6))
--------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 23 luglio 1991, n. 223 ha disposto (con l'art. 16, comma 4) che le disposizioni dell'art. 9, comma 2 e 3 continuano a applicarsi in via transitoria ai lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge
Verweist auf
- Legge 5 novembre 1968, n. 1115 Art. 16