Legge 16 ottobre 1968, n. 1117 Art. 3
Alle dipendenze del comitato nazionale e' costituita una giunta esecutiva cosi' composta: il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente; un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per gli affari esteri; un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per l'interno; un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per la difesa; un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per la pubblica istruzione; un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per le poste e telecomunicazioni; l'amministratore delegato della RAI-TV; un rappresentante dell'Associazione nazionale dei combattenti e reduci. Spetta alla giunta esecutiva: 1) formulare le proposte e le iniziative da sottoporre al comitato nazionale per l'approvazione; 2) dare attuazione ai deliberati del comitato nazionale. La giunta esecutiva si avvarra' di una segreteria da istituirsi con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.