Legge 2 aprile 1968, n. 503 Art. 6
Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del comitato di cui all'articolo 9, sentito il comitato regionale per la programmazione economica della Calabria ed il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce il piano di valorizzazione naturalistica e turistica del territorio del Parco, che e' compilato a cura di un gruppo di esperti scelti dalla direzione del Parco stesso e composto da un funzionario dell'amministrazione forestale, un naturalista ed un urbanista. I comuni interessati territorialmente dovranno essere invitati dal comitato, di cui all'articolo 9, ad esprimere entro il termine di 60 giorni dalla notifica il proprio parere sullo schema del piano.