Legge 2 aprile 1968, n. 503 Art. 4
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato di cui all'articolo 9, fissa con proprio decreto le norme del regolamento del Parco ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge. Il decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.