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Legge 2 aprile 1968, n. 491 · Legge 2 aprile 1968, n. 491 — Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208 e 9 febbraio 1963, n. 148, sulla indennita' da corrispondersi agli amministratori dei comuni e delle province

Legge 2 aprile 1968, n. 491 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208 , modificato dalla legge 9 febbraio 1963, numero 148 , e' modificato come segue: "Ai sindaci dei comuni puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica da fissarsi dal consiglio comunale entro i seguenti limiti: 1) comuni fino a 1.000 abitanti: fino a lire 20.000; 2) comuni da 1.001 a 3.000 abitanti: fino a lire 40.000; 3) comuni da 3.001 a 5.000 abitanti: fino a lire 70.000; 4) comuni da 5.001 a 10.000 abitanti: fino a lire 85.000; 5) comuni da 10.001 a 30.000 abitanti: fino a lire 110.000; 6) comuni da 30.001 a 50.000 abitanti: fino a lira 140.000; 7) comuni da 50.001 a 100.000 abitanti: compresi tutti i capoluoghi di provincia: fino a lire 180.000; 8) comuni da 100.001 a 250.000 abitanti: fino a lire 250.000; 9) comuni da 250.001 a 500.000 abitanti: fino a lire 300.000; 10) comuni con oltre 500.000 abitanti: fino a lire 350.000".