Legge 2 aprile 1968, n. 480 Art. 9
DISPOSIZIONI SPECIALI
Sono stabiliti nella somma di lire 2.056.187 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1957-58, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .