Legge 2 aprile 1968, n. 461 Art. 59
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956-57 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'azienda, nelle seguenti somme: Somme rimaste da pagare sulle spese ac- certate per la competenza propria dell'eser- cizio 1956-57 (articolo 55)................. L. 89.055.927 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 57)........... L. 162.232.058 Residui passivi al 30 giugno 1957... L. 251.287.983