Legge 2 aprile 1968, n. 461 Art. 29
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956-57 sono stabiliti nelle seguenti somme: Somme rimaste da pagare sulle spese ac- certate per la competenza propria dell'eser- cizio finanziario 1956-57 (articolo 25)..... L. 1.086.555.357 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27)........... " 45.735.103 Residui passivi al 30 giugno 1957... L. 1.132.290.460