Legge 2 aprile 1968, n. 455 Art. 1
I contributi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 243 , sono elevati rispettivamente da lire venti milioni a lire cinquanta milioni e da lire dieci milioni a lire trenta milioni.
I contributi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 243 , sono elevati rispettivamente da lire venti milioni a lire cinquanta milioni e da lire dieci milioni a lire trenta milioni.