Legge 2 aprile 1968, n. 343 Art. 3
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 120 milioni per l'esercizio finanziario 1968, si provvede con riduzione di lire 25 milioni e di lire 95 milioni rispettivamente dei capitoli 1173 e 1272 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.