Legge 2 aprile 1968, n. 343 Art. 1
I ruoli organici del personale del Ministero del commercio con l'estero sono stabiliti nei quadri 1, 2, 3 e 4, annessi alla presente legge. Gli attuali posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della legge 4 febbraio 1966, n. 32 , sono assorbiti nelle dotazioni organiche previste nei suddetti quadri.