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Legge 28 marzo 1968, n. 479 · Legge 28 marzo 1968, n. 479 — Provvidenze a favore della pesca marittima

Legge 28 marzo 1968, n. 479 Art. 6

TITOLO II CREDITO PESCHERECCIO

In KraftAmtlicher Text

Gli stanziamenti rispettivamente disposti, per gli anni finanziari 1966, 1967 e 1968, dall' articolo 72 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 , convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142 , possono essere impiegati, per la parte non utilizzata al 31 dicembre di ciascuno dei detti esercizi, per gli scopi e con le modalita' di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , a successive modificazioni.