Legge 28 marzo 1968, n. 479 Art. 21
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Le eventuali somme non impegnate nei singoli anni finanziari possono essere utilizzate negli esercizi successivi.
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Le eventuali somme non impegnate nei singoli anni finanziari possono essere utilizzate negli esercizi successivi.