Legge 28 marzo 1968, n. 437 Art. 21
CAPO III NORME FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI
Entro sei mesi dall'istituzione della regione della Calabria con successiva legge saranno emanate le norme per il coordinamento delle disposizioni della presente legge con quelle concernenti le funzioni e le competenze attribuite alla Regione stessa dalle leggi costituzionali.