Legge 28 marzo 1968, n. 437 Art. 19Copertura degli stanziamenti
CAPO III NORME FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI
Per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, negli anni finanziari 1967 e 1968, con corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per ciascuno degli anni medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.