Legge 28 marzo 1968, n. 437 Art. 10Esecuzione delle opere
CAPO II NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
L'esecuzione delle opere di cui alla presente legge e' affidata dalla cassa per il Mezzogiorno normalmente ad organi dello Stato, ad aziende autonome statali, ad enti pubblici, all'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione e a consorzi di miglioramento fondiario, sentito il comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5.