Legge 28 marzo 1968, n. 434 Art. 65Gia' abilitati all'esercizio professionale
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Conservano il diritto all'iscrizione nell'albo coloro che sono stati iscritti a norma dell' articolo 22 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365 . Analogo diritto e' riconosciuto ai diplomati della cessata scuola tecnica agraria pareggiata di San Michele all'Adige (Trento), i quali dimostrino di aver prestato alla data di entrata in vigore della presente legge e negli ultimi cinque anni attivita' professionale anche dipendente.