Legge 28 marzo 1968, n. 434 Art. 57Irricevibilita' del ricorso
TITOLO VI IMPUGNAZIONI
E' irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata. Se il ricorso non e' corredato della ricevuta del versamento di cui all'articolo precedente, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla. In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso e' dichiarato irricevibile.