Legge 28 marzo 1968, n. 434 Art. 5Obbligo del segreto professionale
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Il perito agrario iscritto nell'albo non puo' rivelare un segreto di cui abbia avuto notizia per ragione della propria professione.
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Il perito agrario iscritto nell'albo non puo' rivelare un segreto di cui abbia avuto notizia per ragione della propria professione.