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Legge 28 marzo 1968, n. 434 · Legge 28 marzo 1968, n. 434 — Ordinamento della professione di perito agrario

Legge 28 marzo 1968, n. 434 Art. 43Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale

TITOLO V SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

In KraftAmtlicher Text

Il perito agrario, sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo anche se definito in sede istruttoria, e' sottoposto, quando non e' stato radiato a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso.