Legge 28 marzo 1968, n. 434 Art. 29Comunicazione delle decisioni
TITOLO III COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI
Le decisioni del consiglio del collegio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni, agli interessati, al consiglio del collegio che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto consiglio nonche' al ((Ministero della giustizia)) .