Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 28 marzo 1968, n. 434 · Legge 28 marzo 1968, n. 434 — Ordinamento della professione di perito agrario

Legge 28 marzo 1968, n. 434 Art. 29Comunicazione delle decisioni

TITOLO III COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI

In KraftAmtlicher Text

Le decisioni del consiglio del collegio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni, agli interessati, al consiglio del collegio che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto consiglio nonche' al ((Ministero della giustizia)) .